Dichiarazione delle transazioni
La dichiarazione delle transazioni si prefigge di informare il mercato sulle transazioni importanti effettuate dalle parti su titoli di partecipazione e su derivati di partecipazione ad essi correlati della società mirata o della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta.
1. Persone tenute all'obbligo di dichiarazione
Conformemente all'articolo 134 LInFi in combinato disposto con gli articoli 38 e 39 O-COPA le seguenti persone sono tenute all'obbligo di dichiarazione dal momento della pubblicazione dell'offerta (annuncio preliminare rispettivamente prospetto d'offerta) fino alla fine del termine suppletivo:
- parti ai sensi dell'art. 139 cpv. 2 e 3 LInFi, vale a dire:
- l'offerente di un'offerta pubblica di acquisto;
- le persone che agiscono d'intesa con l'offerente ai sensi dell'articolo 11 O-COPA;
- la società mirata;
- gli azionisti qualificati che hanno ottenuto la qualità di parte;
- i principali azionisti che detengono, direttamente, indirettamente oppure d'intesa con terzi almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società mirata o della società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta (art. 134 cpv. 1 LInFi, art. 39 O-COPA). Un gruppo organizzato su base convenzionale o in altra maniera sottostà all'obbligo di dichiarazione soltanto in quanto gruppo (art. 134 cpv. 2 LInFi); È tenuto all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 134 LInFi chi detiene il tre percento dei diritti di voto in azioni o in derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’art. 2 lett. b O-COPA in combinato disposto con l’art. 15 OInFi-FINMA. Anche persone con una partecipazione inferiore al tre percento dei diritti di voto devono fare una dichiarazione qualora raggiungano o superino tale soglia per la prima volta.
- alle banche e ai commercianti di valori mobiliari si applicano norme particolari (art. 19 OInFi-FINMA).
2. Transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione
Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 134 cpv. 1 LInFi tutti gli acquisti e tutte le alienazioni di titoli di partecipazione della società mirata nonché, in caso di offerta pubblica di permuta, le transazioni su titoli di partecipazione offerti in permuta. Sono inoltre soggetti all'obbligo di dichiarazione la costituzione o la fine di un usufrutto, prestiti su cartevalori e le operazioni simili, l'esercizio di derivati di partecipazione e in certi casi la costituzione in pegno di titoli soggetti all'obbligo di dichiarazione. L'obbligo di dichiarazione sorge al momento della costituzione del rispettivo negozio obbligatorio (art. 40 O-COPA in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 OInFi-FINMA).
3. Durata dell'obbligo di dichiarazione
Ai sensi dell'articolo 134 LInFi l'obbligo di dichiarazione inizia con la pubblicazione dell'annuncio preliminare (art. 8 cpv. 3 lett. b O-COPA) oppure del prospetto dell'offerta, purché non sia stato pubblicato alcun annuncio preliminare. Esso prende fine – in caso di termine suppletivo – allo spirare del termine suppletivo (art. 38 cpv. 1 O-COPA).
4. Modalità della dichiarazione
a) Termine e destinatari della dichiarazione
Le dichiarazioni devono pervenire alla COPA e al competente organo per la pubblicità al più tardi alle ore 12 del giorno di borsa che segue la transazione (art. 42 O-COPA).
b) Contenuto della dichiarazione
La dichiarazione deve essere fatta quotidianamente e per ogni transazione contiene le indicazioni seguenti (art. 41 O-COPA):
- oggetto della transazione (titoli di partecipazione o derivati di partecipazione con le indicazioni di cui all'art. 22 OInFi-FINMA);
- genere della transazione (acquisto, alienazione, prestiti su titoli e operazioni simili di cui all'art. 17 OInFi-FINMA, esercizio di derivati di partecipazione ecc.);
- prezzo;
- ora della chiusura;
- esecuzione in borsa o fuori borsa e identità del commerciante di valori mobiliari;
- genere e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati di partecipazione e dei diritti di voto ad essi legati, detenuti alla fine della giornata dalla persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione.
c) Forma
Per la dichiarazione delle transazioni è a disposizione un apposito modulo:
5. Pubblicazione della dichiarazione
Le transazioni dichiarate sono pubblicate sul sito Web della COPA.
6. Feed XML
Le informazioni attuali sulle offerte pubbliche in corso sono disponibili nel formato «Extensible Markup Language» (abbr.: XML) per lo scambio di dati tra sistemi informatici a prescindere dalle piattaforme e dai sistemi di implementazione, sotto il seguente link Web:
www.takeover.ch/transactions/xmlfeed
Il Feed XML contiene le seguenti indicazioni:
- numero della transazione
- data di messa in linea
- link alla transazione
- nome della società mirata
- nome dell'offerente
- numero di valore e numero ISIN della società mirata e se del caso del titolo offerto in permuta