Opposizione
Il diritto di opposizione consente all'azionista che detiene almeno il tre per cento dei diritti di voto di ottenere la qualità di parte nella procedura di diritto amministrativo e di presentare richieste proprie.
1. Azionisti qualificati
L'azionista che detiene almeno il tre percento dei diritti di voto, esercitabili o no, di una società mirata (azionista qualificato) ha la qualità di parte in una procedura se ne fa richiesta alla COPA giusta l'articolo 57 O-COPA oppure se fa opposizione ai sensi dell'articolo 58 O-COPA (art. 139 cpv. 3 LInFi, art. 56 cpv. 3 O-COPA).
La partecipazione di almeno il tre per cento dei diritti di voto della società mirata deve sussistere a contare dal seguente momento (art. 56 cpv. 4 O-COPA):
- nelle procedure relative all'esame dell'offerta (artt. 59 e 60 O-COPA): dal momento della pubblicazione dell'annuncio preliminare o, se non è stato pubblicato alcun annuncio preliminare, dal momento della pubblicazione del prospetto dell'offerta;
- in tutte le altre procedure (art. 61 O-COPA): dal momento della pubblicazione della prima decisione.
2. Richiesta di ottenimento della qualità di parte
La richiesta da parte di azionisti qualificati di ottenere la qualità di parte deve essere presentata alla COPA entro cinque giorni di borsa:
- dalla pubblicazione del prospetto dell'offerta o, se l'offerta è oggetto di una prima decisione della COPA pubblicata prima del prospetto dell'offerta, dalla pubblicazione tale decisione; oppure
- nelle altre procedure dopo la pubblicazione della prima decisione (Art. 61 O-COPA).
Con la richiesta deve essere fornita la prova della partecipazione.
3. Procedura
Gli azionisti qualificati che non hanno finora partecipato alla procedura, possono fare opposizione dinanzi alla COPA:
- contro la prima decisione della COPA relativa all'offerta: entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione di tale decisione;
- in tutte le altre procedure (art. 61 O-COPA): entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione della decisione.
L'opposizione deve contenere una conclusione, una motivazione sommaria nonché la prova della partecipazione di cui all'articolo 56 capoversi 3 e 4 O-COPA.
Se non disposto altrimenti, alla procedura della COPA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).