SWISS TAKEOVER BOARD

Testi legali

Revisione del 7 marzo 2013

Circolare COPA n. 1: Programmi di riacquisto

del 7 marzo 2013

Le offerte pubbliche di acquisto di un   emittente (offerente) a un prezzo   fisso sui propri titoli di partecipazione quotati in borsa (titoli di partecipazione)   costituiscono offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 2 lettera   e della legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari (LBVM,   RS 954.1). Rientrano in questa   categoria anche i programmi pubblici mediante i quali un emittente riacquista   i propri titoli tramite l’emissione di opzioni put o a prezzi di mercato. Tali transazioni (definite   collettivamente programmi di   riacquisto) sottostanno alle disposizioni della sezione 5 della LBVM, all’ordinanza   dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il   commercio di valori mobiliari (OBVM-FINMA, RS 954.11) e all’ordinanza   commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA, RS 954.195.1).

[1]

Il 1° maggio 2013 entra in vigore la   riveduta ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM) con   prescrizioni che combattono i comportamenti abusivi sul mercato. Gli articoli   55b – 55d OBVM stabiliscono quali sono i comportamenti leciti per i   programmi di riacquisto e che non costituiscono né insider trading (art. 33e LBVM) né manipolazione del mercato   (art. 33f LBVM).

[2]

La Commissione delle   offerte pubbliche di acquisto (COPA) è competente per l’interpretazione e l’applicazione degli articoli   22 – 33d LBVM. Per contro, il   rispetto delle prescrizioni contro gli abusi di mercato non è sorvegliato   dalla COPA bensì dalla FINMA.

[3]

In virtù dell’articolo 4 capoverso 2   dell’O-COPA, la presente circolare stabilisce le condizioni e le direttive   per l’esonero dei programmi di riacquisto dall’applicazione delle norme   ordinarie del diritto sulle acquisizioni.

[4]

La procedura di notifica (n. 6.1) si   applica ai programmi di riacquisto che soddisfano pienamente le condizioni e   le direttive di cui ai capitoli 1 – 4 della presente circolare. Negli altri casi la COPA emana una   decisione (n. 6.2).

[5]

Nel caso in cui un programma di   riacquisto sia esonerato nella procedura di notifica, la presente circolare   subentra alle norme ordinarie del diritto sulle   acquisizioni. Laddove invece emani una   decisione, la COPA può prescindere dalle condizioni e dalle direttive contenute   nella presente circolare e può assoggettare – in tutto o in parte – il   programma di riacquisto alle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. Se la COPA concede   deroghe ai numeri marginali 11 (volume complessivo dei riacquisti) o 23   (volume giornaliero dei riacquisti), queste si applicano anche alle   disposizioni sul divieto di abuso di informazioni privilegiate e di   manipolazione del mercato (cfr. art. 55b cpv. 3 OBVM).

[6]

L’esonero di un programma di   riacquisto dall’osservanza di determinate disposizioni relative al diritto   sulle offerte pubbliche di acquisto non dispensa l’offerente dal rispettare   le disposizioni del Codice delle obbligazioni, per cui rimane responsabile il   consiglio di amministrazione dell’offerente. In linea di principio, la COPA   non verifica il rispetto dell’articolo 659 CO.

[7]

1.   Condizioni comuni a tutti i programmi di riacquisto

Lo scopo o gli scopi del programma di riacquisto devono   essere formulati in modo preciso e completo.

[8]

Il programma di riacquisto   riguarda tutte le categorie di titoli di   partecipazione quotati dell’offerente.

[9]

La distruzione di titoli di   partecipazione riacquistati non può provocare un cambiamento considerevole del controllo sull’offerente, in   particolare superando il valore limite del 33  1/3 o del   50 per cento dei diritti di voto. Al riguardo bisogna parimenti   considerare una distruzione eventualmente programmata di titoli di   partecipazione già detenuti.

[10]

Il volume dei riacquisti non supera complessivamente   né il 10 per cento del   capitale e dei diritti di voto né il 20 per cento della quota   liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione.

[11]

Non rientrano nella quota   liberamente negoziabile le partecipazioni superiori al 5 per cento,   detenute direttamente o indirettamente o d’intesa con terzi, calcolate il   giorno della presentazione della richiesta. La quota liberamente negoziabile   deve essere calcolata separatamente per ogni categoria di partecipazioni a   cui si riferisce il programma di riacquisto.

[12]

L’esecuzione del programma di riacquisto non   determina il superamento verso il basso delle   soglie minime necessarie per la quotazione dei   titoli, stabilite secondo le normative della borsa in   cui essi sono quotati.

 

[13]

2. Direttive comuni a tutti i programmi di   riacquisto

 

Il rapporto tra i prezzi offerti   per le diverse categorie di titoli di partecipazione deve essere adeguato.

[14]

L’offerente non può acquistare al di fuori del programma nessun titolo   di partecipazione per lo stesso scopo.

[15]

3.   Offerte a prezzo fisso e programmi di riacquisto tramite l’emissione di   opzioni put

3.1 Ulteriori condizioni

 

L’offerta   non può essere soggetta a condizioni.

[16]

L’offerta deve durare almeno dieci giorni di   borsa.

[17]

3.2 Ulteriori direttive

 

Se    non può   soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l’offerente le deve   prendere in considerazione proporzionalmente.

[18]

Se, nel corso del programma di riacquisto, l’offerente   acquista titoli di   partecipazione a un   prezzo superiore a quello dell’offerta, deve offrire tale prezzo a tutti i   destinatari dell’offerta.

[19]

Al più tardi il terzo giorno di borsa dopo la   chiusura del programma di riacquisto l’offerente conferma alla COPA che le   direttive di cui ai numeri marginali 14 – 15,
18 – 19 e 27 – 28 sono state rispettate.

[20]

 

4.   Programmi di riacquisto a prezzo di mercato

 

4.1   Ulteriori condizioni

 

La durata del   programma di riacquisto può durare al massimo tre anni.

[21]

4.2 Ulteriori direttive

 

Se il programma di riacquisto si   riferisce a più categorie di titoli di partecipazione,   l’offerente è tenuto a fornire contemporaneamente il corso di acquisto per   ciascuna categoria.

[22]

Il volume dei riacquisti non può   superare giornalmente il 25 per cento del volume negoziato mediamente   nei 30 giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto sulla   linea di negoziazione ordinaria.

[23]

L’offerente conferma alla COPA di   aver rispettato le direttive di cui ai numeri marginali 15 e 27 – 28.

[24]

La banca oppure il commerciante di   valori mobiliari cui è stata affidata l’esecuzione del programma di riacquisto   conferma alla COPA che le direttive di cui ai numeri marginali 14, 22 – 23 e 29 sono state rispettate.

[25]

Le conferme di cui ai numeri marginali 24 e 25 devono essere consegnate al   più tardi il terzo giorno di borsa dopo la scadenza del programma di   riacquisto, ma almeno una volta all’anno.

[26]

5. Comunicazione delle transazioni

 

Gli acquisti che esulano dal   programma di riacquisto per altri scopi devono essere comunicati e pubblicati   secondo i numeri marginali 29 e 30.

[27]

Le vendite di titoli di partecipazione   propri durante il programma di riacquisto devono essere comunicati alla borsa   e alla COPA il primo giorno di borsa dopo la loro esecuzione e devono essere   pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa dopo la loro   esecuzione.

[28]

Per programmi di riacquisto al   prezzo di mercato i singoli riacquisti devono essere comunicati alla borsa e   alla COPA e pubblicati dall’emittente come parte del programma di riacquisto   al più tardi il quinto giorno di borsa dopo il riacquisto.

[29]

Per il resto si applica il capitolo 8 dell’O-COPA.

[30]

6. Procedura

 

6.1 Procedura di notifica

 

Se il programma di riacquisto soddisfa   le condizioni e le direttive di cui ai capitoli
1 – 4, si applica la procedura di   notifica.

[31]

L’offerente notifica alla COPA il   programma di riacquisto almeno cinque giorni di borsa prima della prevista pubblicazione della relativa inserzione sui mezzi di comunicazione elettronici   con il modulo «Meldung eines Rückkaufprogramms», allegandovi la bozza del testo   dell’inserzione di riacquisto in tedesco e in francese.

[32]

Se le condizioni per un esonero ai sensi della   procedura di notifica appaiono adempiute, il segretariato della COPA conferma di aver preso conoscenza del programma di   riacquisto entro tre giorni di borsa dal ricevimento di detti documenti e attesta che non occorre alcuna decisione   della COPA.

[33]

La verifica di un programma di riacquisto nell’ambito della procedura di notifica   prevede la corresponsione di un emolumento pari allo 0,5 per mille dell’importo   complessivo dell’offerta, ma al massimo di 20 000 franchi.

[34]

6.2 Decisione della COPA

 

In merito ai programmi di riacquisto che   non sono esonerati nella procedura di notifica (n. 6.1), la COPA emana una   decisione.

[35]

In tal   caso l’offerente deve presentare richiesta che completi il modulo della COPA «Meldung eines Rückkaufprogramms», nella   quale motivi, in particolare, i punti che si scostano dalle disposizioni   della presente circolare. La richiesta   deve essere presentata alla COPA almeno 20 giorni di borsa prima dell’avvio   del programma di riacquisto.

[36]

La COPA può derogare alle   condizioni e alle direttive della presente circolare e, se   necessario,   assoggettare in tutto o in parte il programma di riacquisto alle vigenti   disposizioni ordinarie per le offerte pubbliche di acquisto.

[37]

L’avvio del programma di riacquisto può avvenire   solo dopo dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione della decisione.

[38]

Si applica il capitolo 12 della O-COPA. L’emolumento è stabilito secondo l’articolo 69 capoverso 6 O-COPA.

[39]

6.3   Contenuto e pubblicazione dell’inserzione di riacquisto

Il contenuto minimo dell’inserzione di   riacquisto è disciplinato nel modulo della COPA «Meldung eines Rückkaufprogramms». La   COPA può richiedere ulteriori informazioni.

 

[40]

L’inserzione di riacquisto deve essere pubblicata   conformemente agli articoli 6 – 6b O-COPA.

[41]

6.4   Modifica del programma di riacquisto

Qualsiasi modifica del programma   di riacquisto – compresa quella relativa allo scopo – deve essere inoltrata   alla COPA mediante richiesta motivata. La   modifica può essere verificata nella procedura di notifica, se i presupposti   al riguardo sono soddisfatti. Negli   altri casi decide la COPA.

[42]

Dopo la verifica deve essere pubblicata un’inserzione conformemente agli articoli
6 – 6b O-COPA.

[43]

6.5   Chiusura del programma di riacquisto

Il primo giorno di borsa successivo alla   chiusura del programma di riacquisto, l’offerente pubblica sul proprio sito Internet il numero dei titoli di partecipazione riacquistati per ciascuna   categoria e lo comunica alla borsa, alla COPA e almeno a due fornitori di   informazioni. La COPA pubblica a sua volta questa informazione sul proprio sito Internet.

[44]

6.6 Disposizione transitoria

 

La presente circolare si applica ai programmi   di riacquisto la cui notifica o richiesta di esonero perviene alla COPA dopo   il 30 aprile 2013. Essa sostituisce la circolare COPA n. 1: Programmi di   riacquisto del 26 febbraio 2010.

[45]