Le offerte pubbliche di acquisto di un emittente (offerente) a un prezzo fisso sui propri titoli di partecipazione quotati in borsa (titoli di partecipazione) costituiscono offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 2 lettera e della legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari (LBVM, RS 954.1). Rientrano in questa categoria anche i programmi pubblici mediante i quali un emittente riacquista i propri titoli tramite l’emissione di opzioni put o a prezzi di mercato. Tali transazioni (definite collettivamente programmi di riacquisto) sottostanno alle disposizioni della sezione 5 della LBVM, all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM-FINMA, RS 954.11) e all’ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA, RS 954.195.1).
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Il 1° maggio 2013 entra in vigore la riveduta ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM) con prescrizioni che combattono i comportamenti abusivi sul mercato. Gli articoli 55b – 55d OBVM stabiliscono quali sono i comportamenti leciti per i programmi di riacquisto e che non costituiscono né insider trading (art. 33e LBVM) né manipolazione del mercato (art. 33f LBVM).
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La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) è competente per l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 22 – 33d LBVM. Per contro, il rispetto delle prescrizioni contro gli abusi di mercato non è sorvegliato dalla COPA bensì dalla FINMA.
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In virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’O-COPA, la presente circolare stabilisce le condizioni e le direttive per l’esonero dei programmi di riacquisto dall’applicazione delle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni.
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La procedura di notifica (n. 6.1) si applica ai programmi di riacquisto che soddisfano pienamente le condizioni e le direttive di cui ai capitoli 1 – 4 della presente circolare. Negli altri casi la COPA emana una decisione (n. 6.2).
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Nel caso in cui un programma di riacquisto sia esonerato nella procedura di notifica, la presente circolare subentra alle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. Laddove invece emani una decisione, la COPA può prescindere dalle condizioni e dalle direttive contenute nella presente circolare e può assoggettare – in tutto o in parte – il programma di riacquisto alle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. Se la COPA concede deroghe ai numeri marginali 11 (volume complessivo dei riacquisti) o 23 (volume giornaliero dei riacquisti), queste si applicano anche alle disposizioni sul divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cfr. art. 55b cpv. 3 OBVM).
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L’esonero di un programma di riacquisto dall’osservanza di determinate disposizioni relative al diritto sulle offerte pubbliche di acquisto non dispensa l’offerente dal rispettare le disposizioni del Codice delle obbligazioni, per cui rimane responsabile il consiglio di amministrazione dell’offerente. In linea di principio, la COPA non verifica il rispetto dell’articolo 659 CO.
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1. Condizioni comuni a tutti i programmi di riacquisto
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Lo scopo o gli scopi del programma di riacquisto devono essere formulati in modo preciso e completo.
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Il programma di riacquisto riguarda tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati dell’offerente.
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La distruzione di titoli di partecipazione riacquistati non può provocare un cambiamento considerevole del controllo sull’offerente, in particolare superando il valore limite del 33 1/3 o del 50 per cento dei diritti di voto. Al riguardo bisogna parimenti considerare una distruzione eventualmente programmata di titoli di partecipazione già detenuti.
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Il volume dei riacquisti non supera complessivamente né il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto né il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione.
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Non rientrano nella quota liberamente negoziabile le partecipazioni superiori al 5 per cento, detenute direttamente o indirettamente o d’intesa con terzi, calcolate il giorno della presentazione della richiesta. La quota liberamente negoziabile deve essere calcolata separatamente per ogni categoria di partecipazioni a cui si riferisce il programma di riacquisto.
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L’esecuzione del programma di riacquisto non determina il superamento verso il basso delle soglie minime necessarie per la quotazione dei titoli, stabilite secondo le normative della borsa in cui essi sono quotati.
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2. Direttive comuni a tutti i programmi di riacquisto
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Il rapporto tra i prezzi offerti per le diverse categorie di titoli di partecipazione deve essere adeguato.
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L’offerente non può acquistare al di fuori del programma nessun titolo di partecipazione per lo stesso scopo.
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3. Offerte a prezzo fisso e programmi di riacquisto tramite l’emissione di opzioni put
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3.1 Ulteriori condizioni
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L’offerta non può essere soggetta a condizioni.
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L’offerta deve durare almeno dieci giorni di borsa.
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3.2 Ulteriori direttive
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Se non può soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l’offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente.
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Se, nel corso del programma di riacquisto, l’offerente acquista titoli di partecipazione a un prezzo superiore a quello dell’offerta, deve offrire tale prezzo a tutti i destinatari dell’offerta.
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Al più tardi il terzo giorno di borsa dopo la chiusura del programma di riacquisto l’offerente conferma alla COPA che le direttive di cui ai numeri marginali 14 – 15, 18 – 19 e 27 – 28 sono state rispettate.
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4. Programmi di riacquisto a prezzo di mercato
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4.1 Ulteriori condizioni
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La durata del programma di riacquisto può durare al massimo tre anni.
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4.2 Ulteriori direttive
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Se il programma di riacquisto si riferisce a più categorie di titoli di partecipazione, l’offerente è tenuto a fornire contemporaneamente il corso di acquisto per ciascuna categoria.
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Il volume dei riacquisti non può superare giornalmente il 25 per cento del volume negoziato mediamente nei 30 giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto sulla linea di negoziazione ordinaria.
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L’offerente conferma alla COPA di aver rispettato le direttive di cui ai numeri marginali 15 e 27 – 28.
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La banca oppure il commerciante di valori mobiliari cui è stata affidata l’esecuzione del programma di riacquisto conferma alla COPA che le direttive di cui ai numeri marginali 14, 22 – 23 e 29 sono state rispettate.
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Le conferme di cui ai numeri marginali 24 e 25 devono essere consegnate al più tardi il terzo giorno di borsa dopo la scadenza del programma di riacquisto, ma almeno una volta all’anno.
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5. Comunicazione delle transazioni
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Gli acquisti che esulano dal programma di riacquisto per altri scopi devono essere comunicati e pubblicati secondo i numeri marginali 29 e 30.
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Le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto devono essere comunicati alla borsa e alla COPA il primo giorno di borsa dopo la loro esecuzione e devono essere pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa dopo la loro esecuzione.
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Per programmi di riacquisto al prezzo di mercato i singoli riacquisti devono essere comunicati alla borsa e alla COPA e pubblicati dall’emittente come parte del programma di riacquisto al più tardi il quinto giorno di borsa dopo il riacquisto.
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Per il resto si applica il capitolo 8 dell’O-COPA.
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6. Procedura
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6.1 Procedura di notifica
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Se il programma di riacquisto soddisfa le condizioni e le direttive di cui ai capitoli 1 – 4, si applica la procedura di notifica.
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L’offerente notifica alla COPA il programma di riacquisto almeno cinque giorni di borsa prima della prevista pubblicazione della relativa inserzione sui mezzi di comunicazione elettronici con il modulo «Meldung eines Rückkaufprogramms», allegandovi la bozza del testo dell’inserzione di riacquisto in tedesco e in francese.
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Se le condizioni per un esonero ai sensi della procedura di notifica appaiono adempiute, il segretariato della COPA conferma di aver preso conoscenza del programma di riacquisto entro tre giorni di borsa dal ricevimento di detti documenti e attesta che non occorre alcuna decisione della COPA.
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La verifica di un programma di riacquisto nell’ambito della procedura di notifica prevede la corresponsione di un emolumento pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo dell’offerta, ma al massimo di 20 000 franchi.
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6.2 Decisione della COPA
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In merito ai programmi di riacquisto che non sono esonerati nella procedura di notifica (n. 6.1), la COPA emana una decisione.
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In tal caso l’offerente deve presentare richiesta che completi il modulo della COPA «Meldung eines Rückkaufprogramms», nella quale motivi, in particolare, i punti che si scostano dalle disposizioni della presente circolare. La richiesta deve essere presentata alla COPA almeno 20 giorni di borsa prima dell’avvio del programma di riacquisto.
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La COPA può derogare alle condizioni e alle direttive della presente circolare e, se necessario, assoggettare in tutto o in parte il programma di riacquisto alle vigenti disposizioni ordinarie per le offerte pubbliche di acquisto.
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L’avvio del programma di riacquisto può avvenire solo dopo dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione della decisione.
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Si applica il capitolo 12 della O-COPA. L’emolumento è stabilito secondo l’articolo 69 capoverso 6 O-COPA.
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6.3 Contenuto e pubblicazione dell’inserzione di riacquisto
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Il contenuto minimo dell’inserzione di riacquisto è disciplinato nel modulo della COPA «Meldung eines Rückkaufprogramms». La COPA può richiedere ulteriori informazioni.
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L’inserzione di riacquisto deve essere pubblicata conformemente agli articoli 6 – 6b O-COPA.
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6.4 Modifica del programma di riacquisto
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Qualsiasi modifica del programma di riacquisto – compresa quella relativa allo scopo – deve essere inoltrata alla COPA mediante richiesta motivata. La modifica può essere verificata nella procedura di notifica, se i presupposti al riguardo sono soddisfatti. Negli altri casi decide la COPA.
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Dopo la verifica deve essere pubblicata un’inserzione conformemente agli articoli 6 – 6b O-COPA.
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6.5 Chiusura del programma di riacquisto
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Il primo giorno di borsa successivo alla chiusura del programma di riacquisto, l’offerente pubblica sul proprio sito Internet il numero dei titoli di partecipazione riacquistati per ciascuna categoria e lo comunica alla borsa, alla COPA e almeno a due fornitori di informazioni. La COPA pubblica a sua volta questa informazione sul proprio sito Internet.
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6.6 Disposizione transitoria
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La presente circolare si applica ai programmi di riacquisto la cui notifica o richiesta di esonero perviene alla COPA dopo il 30 aprile 2013. Essa sostituisce la circolare COPA n. 1: Programmi di riacquisto del 26 febbraio 2010.
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