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Testi legali

Communicato no. 3 - L'annullamento dei "titoli restanti" dopo una OPA

Communicato no. 3

L'annullamento dei "titoli restanti" dopo una OPA

del 21 luglio 1997

L'articolo 33 LBVM prevede: "Se allo spirare del termine dell'offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società mirata, l'offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti." I proprietari dei titoli annullati ricevono lo stesso prezzo che quello dell'offerta.
La legge contiene inoltre una disposizione transitoria all'articolo 54 LBVM: "Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, detiene in seguito ad un'offerta pubblica di acquisto oltre il 98 per cento dei diritti di voto di una società può, entro il termine di sei mesi da tale entrata in vigore, chiedere l'annullamento dei titoli di partecipazione restanti, conformemente all'articolo 33. Il proprietario dei titoli di partecipazione annullati ha diritto a un prezzo equo, calcolato sulla scorta del rapporto del revisore."
Queste disposizioni sono applicate dal giudice civile, che di conseguenza è il solo ad avere il potere di interpretarle.
Tuttavia, la COPA ha già avuto modo di esprimersi, su richiesta degli interessati, su questioni d'interpretazione. La COPA è quindi dell'avviso che può essere utile pubblicare il proprio parere sulle questioni più importanti. Il giudice competente non è però vincolato da questo parere.

I. Articolo 54 LBVM: disposizione transitoria

1. L'articolo 54 LBVM rimane applicabile se i titoli della società sono stati ritirati dalla quotazione dopo l'OPA?

In linea di massima, il capitolo della legge sulle OPA (art. 22 a 33) è applicabile soltanto alle società svizzere "i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati ad una borsa in Svizzera" (art. 22 cpv. 1 LBVM).

Quando però una società ha meno del 2 per cento del proprio capitale ancora in circolazione, il mantenimento della quotazione non ha, in linea di massima, più alcun senso. Sarebbe quindi ingiustificato limitare l'applicazione dell'articolo 54 LBVM alle società la cui quotazione è mantenuta (in modo artificiale).

Di conseguenza, l'articolo 54 LBVM può applicarsi anche se i titoli della società mirata sono stati ritirati dalla quotazione dopo l'OPA.

2. Un detentore diverso dall' offerente iniziale può presentare la richiesta?

Se il richiedente non ha presentato personalmente una OPA, ma se i titoli ottenuti durante l'OPA gli sono stati ceduti dall' offerente iniziale, questo detentore è legittimato ad invocare l'articolo 54 LBVM.

Questa interpretazione del testo dell'articolo 54 LBVM è chiaramente confermata dall'articolo 58 capoverso 10 dell'ordinanza del Consiglio federale sulle borse che prevede: "La dichiarazione di annullamento dei titoli restanti ai sensi dell'articolo 54 della legge può essere richiesta da colui che ha rilevato i titoli di partecipazione di una società fondandosi su un'offerta pubblica di un offerente e dispone di oltre il 98 per cento di diritti di voto di detta società".

II. Articolo 33 LBVM: disposizione permanente

1. Cosa si intende per "titoli di partecipazione restanti" ?

Si tratta di titoli di partecipazione della società mirata, ossia di azioni, di buoni di partecipazione o di godimento o di altri titoli di partecipazione (art. 2 lett. e LBVM).

In linea di massima, la nozione di altri titoli di partecipazione comprende tutti i diritti di acquisto e di conversione; la procedura di annullamento dovrebbe quindi estendersi anche a questi diritti e permettere in questo modo all'offerente di esigerne l'annullamento ricorrendo alla procedura dell'articolo 33 LBVM.

Qualora i titoli di partecipazione della società mirata siano solo parzialmente quotati, l'articolo 33 LBVM si applica anche ai titoli di partecipazione non quotati.

Se la società mirata ha emesso due categorie di azioni, è sufficiente che il richiedente detenga il 98 per cento del totale dei diritti di voto. Non è necessario che il richiedente detenga il 98 per cento dei diritti di voto relativi ad ogni categoria di azione.

Se la società ha emesso buoni di partecipazione o di godimento o altri titoli di partecipazione senza diritto di voto, la legge non esige che il richiedente disponga di una quota-parte determinata di questi titoli. Tuttavia il legislatore non ha appositamente considerato questa ipotesi: ha voluto costringere gli azionisti minoritari a cedere i loro titoli nel caso in cui una grandissima maggioranza di azionisti abbia accettato una OPA. Il giudice dovrà quindi apprezzare, nel caso concreto, se è abusivo invocare l'articolo 33 LBVM per chiedere l'annullamento di una parte importante di buoni di partecipazione (o di altri titoli di partecipazione senza diritto di voto) della società mirata.

2. Calcolo del 98 per cento dei diritti di voto

a. i cui diritti di voto sono in sospeso;

b. che l'offerente possiede indirettamente o d'intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.

Per esempio, si considereranno, in linea di massima, i titoli di cui la società stessa dispone come titoli di partecipazione propri dell'offerente.

3. L'offerente deve disporre di oltre il 98 per cento dei diritti di voto "allo spirare del termine dell'offerta"

Il testo della legge sembra escludere la legittimazione di un offerente ad invocare l'articolo 33 LBVM se questi dispone di meno del 98 per cento dei diritti di voto allo spirare dell'offerta, anche se egli supera questo valore limite successivamente, in un termine di tre mesi.

La legge non sembra però escludere che tale offerente pubblichi successivamente una nuova OPA e superi allora il valore limite del 98 per cento.

L'applicazione rigida di questi due principi non approda necessariamente ad un risultato soddisfacente. Può anche sembrare artificiale obbligare un richiedente a presentare una seconda OPA per permettergli di chiedere l'annullamento dei titoli restanti, soprattutto se aveva raggiunto un valore vicino al 98 per cento dopo la prima OPA e se, in seguito, ha superato questo valore limite tramite acquisizioni sul mercato.

La COPA considera che non è possibile proporre un'interpretazione generale e astratta di questa questione e che il giudice dovrà decidere nel caso particolare tenendo conto di tutte le circostanze.