Testi legali
Circolare COPA n. 5: Eccezione al risanamento / piano di risanamento della società mirata
Circolare COPA n. 5:
Eccezione al risanamento / piano di risanamento della società mirata
del 2 settembre 2020
Ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 LInFi, in casi legittimi la Commissione delle OPA può concedere deroghe all’obbligo di offerta, segnatamente se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento (lett. e). Affinché le condizioni per il rilascio di un’eccezione al risanamento possano essere verificate, la società mirata deve presentare alla Commissione delle OPA un piano di risanamento che deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni: |
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1. Descrizione della situazione È necessario illustrare la situazione finanziaria della società mirata (in particolare con informazioni sui fondi propri, sul grado di indebitamento; sussiste o vi è il rischio di un bilancio deficitario, di un indebitamento eccessivo o di un’insolvenza?) e spiegare le relative cause. |
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2. Illustrazione del fabbisogno di risanamento/pianificazione della liquidità L’entità del fabbisogno di risanamento deve essere presentata e motivata in termini quantitativi. Devono essere fornite informazioni sull’urgenza temporale, illustrando una pianificazione della liquidità per almeno i sei mesi successivi. |
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3. Spiegazione della misura scelta Devono essere spiegati i dettagli della misura di risanamento scelta e dell’aumento di capitale previsto. |
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4. Presentazione di misure esaminate in alternativa Occorre illustrare quali misure siano state esaminate e respinte o attuate senza successo in alternativa al piano di risanamento scelto. Occorre illustrarne le ragioni. Anche in assenza di misure alternative occorre illustrarne le ragioni. |
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5. Campo d’applicazione temporale La presente circolare è applicabile dal 1° ottobre 2020. |
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