Testi legali
Revisione 2015 - stato al 1° gennaio 2016
Circolare COPA n. 2: Liquidità ai sensi del diritto delle OPA
del 26 febbraio 2010 (Stato al 1° gennaio 2016*)
1. Regole relative al prezzo minimo |
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Qualora a un'offerta pubblica di acquisto siano applicabili le regole relative al prezzo minimo (cfr. art. 135 cpv. 2 della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati [LInFi], art. 42 e ss. dell'ordinanza della FINMA sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati [OInFi-FINMA]), conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 OInFi-FINMA è determinante in linea di massima il corso di borsa. Se tuttavia i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell'offerta, rispettivamente dell'annuncio preliminare, ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 OInFi-FINMA un organo di controllo (art. 128 LInFi) procede alla loro valutazione. Nel proprio rapporto, questo organo di controllo è tenuto a indicare il metodo e le basi di calcolo della valutazione. Ai sensi dell'art. 46 OInFi-FINMA, per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica per analogia l'art. 42 cpv. 2-4 OInFi-FINMA. |
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2. Titoli di partecipazione compresi nell'SLI Swiss Leader Index |
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Un titolo di partecipazione compreso nell'SLI Swiss Leader Index di SIX Swiss Exchange (SLI) è considerato liquido ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 OInFi-FINMA. |
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3. Altri titoli di partecipazione |
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Un titolo di partecipazione che non fa parte dell'SLI, è considerato liquido ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 OInFi-FINMA se, in almeno 10 dei 12 mesi completi che precedono l'annuncio preliminare o l'offerta, la media mensile del volume di negoziazione giornaliero delle transazioni borsistiche è pari o superiore allo 0,04% della quota liberamente negoziabile del titolo di partecipazione (free float). |
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3.1 Determinazione del free float di un titolo di partecipazione |
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Il free float dei titoli di partecipazione quotati alla SIX Swiss Exchange viene stabilito secondo le modalità sancite dal regolamento dello Swiss All Share Index. Il free float dei titoli di partecipazione quotati su altre borse viene stabilito in funzione delle regole ivi vigenti. |
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Se la borsa su cui sono quotati i titoli di partecipazione non dispone di regole per la determinazione del free float, quest'ultimo si presuppone pari al 100%. |
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3.2 Determinazione del volume di transazione di un titolo di partecipazione |
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Il volume giornaliero delle transazioni borsistiche corrisponde al volume generato dal titolo di partecipazione sulla linea di negoziazione ordinaria durante un giorno di borsa. |
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Se un titolo di partecipazione è quotato su più borse o viene contrattato su più linee di negoziazione o su più borse si tiene conto dei volumi di tutte le transazioni borsistiche nel loro complesso. |
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4. Disposizioni transitorie |
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Questa circolare si applica a tutte le offerte la cui pubblicazione od annuncio preliminare è avvenuta dopo il 31 marzo 2010. |
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La Comunicazione N. 2 della Commissione delle OPA circa il concetto di liquidità del 3 settembre 2007 è abrogata. |
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* I riferimenti legislativi sono stati adeguati a seguito dell’entrata in vigore della Legge sull’infrastruttura finanziaria e delle relative ordinanze d’esecuzione.