Testi legali
Revisione del 26 giugno 2014
Circolare COPA n. 3: Controllo delle offerte pubbliche di acquisto
del 26 giugno 2014
1. Standard svizzero di revisione SR 880 | |
Ai sensi dell'art. 25 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dalla FINMA o di un commerciante di valori mobiliari. |
[1] |
Il 24 giugno 2010 la Camera fiduciaria ha emanato uno standard svizzero di revisione relativo al |
[2] |
2. Carattere vincolante dell'SR 880 per i commercianti di valori mobiliari | |
In conformità a quanto sancito dalla lett. N dell'Introduzione agli Standard svizzeri di revisione (edizione 2010), l'SR 880 è vincolante per i controllori membri della Camera fiduciaria. Le imprese di revisione sottoposte alla sorveglianza statale sono tenute a rispettare gli standard di revisione approvati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 1 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione). |
[3] |
Al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza dell'attività dei controllori, la Commissione delle OPA dichiara vincolante l'SR 880 (appendici incluse), fatta eccezione delle relative cifre a margine 10, 19 e 20, anche per i commercianti di valori mobiliari con mandato di controllore. |
[4] |
3. Indipendenza del controllore | |
Ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 dell'Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA), il |
[5] |
Il controllore è responsabile del rispetto delle esigenze d'indipendenza risultanti dalla prassi della Commissione delle OPA. |
[6] |
Per consentire la valutazione della sua indipendenza in qualità di controllore, la società di audit o il commerciante di valori mobiliari deve trasmettere alla Commissione delle OPA le informazioni elencate qui di seguito: |
[7] |
1. Indicazioni se la società di audit e/o il commerciante di valori mobiliari fornisce o ha fornito all'offerente altre prestazioni nel quadro dell'offerta pubblica di acquisto o se le/gli è stato conferito un mandato in tal senso per prestazioni future. In caso affermativo, precisare quali. |
[8]
|
2. Tutte le altre indicazioni di rilievo ai fini della valutazione dell'indipendenza. Il commerciante in valori mobiliari è tenuto in particolare a fornire informazioni su rapporti commerciali rilevanti intrattenuti con l'offerente. |
[9] |
La società di audit è inoltre tenuta a informare la Commissione delle OPA qualora operi allo stesso |
[10] |
Nel caso in cui la Commissione delle OPA dovesse rilevare la mancanza d'indipendenza in quanto |
[11] |
4. Controllo del finanziamento dell'offerta | |
Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c O-COPA, il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta in particolare il finanziamento dell'offerta e la disponibilità dei mezzi. Il controllore deve attestare che l'offerente ha adottato le misure adeguate, affinché il giorno dell'esecuzione siano disponibili i mezzi finanziari necessari (art. 20 cpv. 1 O-COPA). |
[12] |
Nel caso di finanziamento con capitale di terzi il controllore è tenuto a verificare in particolare la solvibilità del creditore nonché le clausole contrattuali che consentano eventualmente al creditore di |
[13] |
Fondamentalmente dette clausole contrattuali sono consentite solo se: |
[14] |
a) sono identiche a una condizione dell'offerta; |
[15] |
b) fanno riferimento a un requisito giuridico essenziale relativo all'offerente (nella fattispecie status, power, authority, change of control); |
[16] |
c) fanno riferimento all'efficacia di un negozio giuridico rilevante menzionato nel contratto (nella fattispecie la costituzione di garanzie); |
[17] |
d) fanno riferimento a una violazione contrattuale sostanziale da parte dell'offerente (nella fattispecie pari passu, negative pledge, merger, non-payment); oppure |
[18] |
e) fanno riferimento a un sostanziale deterioramento della solvibilità dell'offerente. |
[19] |
La Commissione può esigere che l'offerente fornisca nel prospetto d'offerta informazioni sulle clausole |
[20] |
5. Pubblicazione del rapporto del controllore in caso di modificazione dell'offerta o complemento del prospetto dell'offerta | |
Anche nel caso in cui l'offerente modifichi l'offerta o completi il prospetto dell'offerta, il controllore allestisce un breve rapporto (art. 27 cpv. 3 O-COPA). |
[21] |
Nella modificazione dell'offerta o nel complemento del prospetto dell'offerta l'offerente indica che la modificazione, rispettivamente il complemento del prospetto, è stata/o verificata/o dal controllore ed indica l'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile consultare, in lingua francese o tedesca, il rapporto del controllore. Se i documenti dell'offerta sono redatti in un'altra lingua, il rapporto del controllore deve essere tradotto e consultabile anche in tale altra lingua. |
[22] |
6. Termini temporali di applicazione | |
Questa circolare si applica a partire dal 1° luglio 2014. | [23] |