Testi legali
Circolario COPA n.3: Controllo delle offerte publiche di aquisto
Circolare COPA n. 3: Controllo delle offerte pubbliche di acquisto
del 25 giugno 2010
1. Standard svizzero di revisione SR 880 |
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Ai sensi dell'art. 25 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dalla FINMA o di un commerciante di valori mobiliari. |
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Il 24 giugno 2010 la Camera fiduciaria ha emanato uno standard svizzero di revisione relativo al controllo delle offerte pubbliche di acquisto (SR 880), approvato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori il 10 giugno 2010 e dalla Commissione delle OPA in data odierna. L'SR 880, che entra in vigore il 1° settembre 2010, disciplina sia i principi cui i controllori devono attenersi nel controllo delle offerte pubbliche di acquisto sia la forma e il contenuto dei rapporti da redigere in materia. |
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2. Carattere vincolante dell'SR 880 per i commercianti di valori mobiliari |
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In conformità a quanto sancito dalla lett. N dell'Introduzione agli Standard svizzeri di revisione (edizione 2010), l'SR 880 è vincolante per i controllori membri della Camera fiduciaria. Le imprese di revisione sottoposte alla sorveglianza statale sono tenute a rispettare gli standard di revisione approvati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 1 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione). |
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Al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza dell'attività dei controllori, la Commissione delle OPA dichiara vincolante l'SR 880 (appendici incluse), fatta eccezione delle relative cifre a margine 10, 19 e 20, anche per i commercianti di valori mobiliari con mandato di controllore. |
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3. Indipendenza del controllore | |
Ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 dell'Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA), il controllore deve essere indipendente dall'offerente, dalla società mirata e dalle persone che agiscono d'intesa con essi. |
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Il controllore è responsabile del rispetto delle esigenze d'indipendenza risultanti dalla prassi della Commissione delle OPA. |
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Per consentire la valutazione della sua indipendenza in qualità di controllore, la società di audit o il commerciante di valori mobiliari deve trasmettere alla Commissione delle OPA le informazioni elencate qui di seguito: |
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1. Indicazioni se la società di audit e/o il commerciante di valori mobiliari fornisce o ha fornito all'offerente altre prestazioni nel quadro dell'offerta pubblica di acquisto o se le/gli è stato conferito un mandato in tal senso per prestazioni future. In caso affermativo, precisare quali. |
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2. Tutte le altre indicazioni di rilievo ai fini della valutazione dell'indipendenza. Il commerciante in valori mobiliari è tenuto in particolare a fornire informazioni su rapporti commerciali rilevanti intrattenuti con l'offerente. |
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La società di audit è inoltre tenuta a informare la Commissione delle OPA qualora operi allo stesso tempo in qualità di organo di revisione della società mirata, dell'offerente o di una persona che agisce d'intesa con l'offerente. |
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Nel caso in cui la Commissione delle OPA dovesse rilevare la mancanza d'indipendenza in quanto controllore, provvederà a comunicarlo alla società di audit o al commerciante di valori mobiliari nonché all'offerente entro tre giorni borsistici dalla ricezione delle informazioni di cui alle cifre a margine 8-10, indicandone i motivi. |
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4. Controllo del finanziamento dell'offerta | |
Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c O-COPA, il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta in particolare il finanziamento dell'offerta e la disponibilità dei mezzi. Il controllore deve attestare che l'offerente ha adottato le misure adeguate, affinché il giorno dell'esecuzione siano disponibili i mezzi finanziari necessari (art. 20 cpv. 1 O-COPA). |
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Nel caso di finanziamento con capitale di terzi il controllore è tenuto a verificare in particolare la solvibilità del creditore nonché le clausole contrattuali che consentano eventualmente al creditore di rifiutare l'erogazione del credito. |
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Fondamentalmente dette clausole contrattuali sono consentite solo se: |
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a) sono identiche a una condizione dell'offerta; |
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b) fanno riferimento a un requisito giuridico essenziale relativo all'offerente (nella fattispecie status, power, authority, change of control); |
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c) fanno riferimento all'efficacia di un negozio giuridico rilevante menzionato nel contratto (nella fattispecie la costituzione di garanzie); |
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d) fanno riferimento a una violazione contrattuale sostanziale da parte dell'offerente (nella fattispecie pari passu, negative pledge, merger, non-payment); oppure |
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e) fanno riferimento a un sostanziale deterioramento della solvibilità dell'offerente. |
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La Commissione può esigere che l'offerente fornisca nel prospetto d'offerta informazioni sulle clausole contrattuali (art. 25 cpv. 3 O-COPA). |
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5. Termini temporali di applicazione | |
Questa circolare si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto pubblicate a partire dal 1° settembre 2010. |
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